IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Assegno in caso di sospensione). 1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 50 per cento. 2. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2. 3. Al consigliere, che e' stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennita' ad esso spettante".