IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'art. 1 della legge regionale  13  ottobre  1972,  n.  10
(Determinazione  delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e
della giunta regionale) e' inserito il seguente:
   "Art. 1-bis. (Assegno in caso di sospensione).
   1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4-ter della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti  locali,
introdotto  dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994,  n.  30,  la
percentuale  di  riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella
misura del 50 per cento.
   2. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19  marzo  1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla
corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
   3.  Al consigliere, che e' stato sospeso, in caso di provvedimento
definitivo di proscioglimento  e'  corrisposto,  con  riferimento  al
periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno
erogato a norma del primo comma e l'indennita' ad esso spettante".